Impiego pubblico - Misure per il contenimento della spesa - Contributo di solidarietà per i dipendenti pubblici - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate - Questioni divenute prive di oggetto - Inammissibilità.
È inammissibile, per carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12, comma 10, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), impugnati, rispettivamente, il primo, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 53 e 97 Cost., nella parte in cui introduce un contributo di solidarietà per i dipendenti pubblici - consistente nella decurtazione del 5% dei trattamenti economici complessivi superiori a euro 90.000 e del 10% per quelli superiori a euro 150.000 -, ed il secondo, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma primo, Cost., nella parte in cui determina, in sede di disciplina del TFR, l'applicazione a carico dei detti dipendenti dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, escludendo nel contempo la vigenza della trattenuta pari al 2,5% della base contributiva della buonuscita. Infatti, successivamente alla proposizione delle ordinanze de quibus, la sentenza n. 223 del 2012 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.
- In merito all'incostituzionalità delle disposizioni impugnate, v. la citata sentenza n. 223/2012.