Impiego pubblico - Misure per il contenimento della spesa - Indennità corrisposte una tantum comunque denominate, spettanti a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego - Modalità di erogazione - Censura di norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo - Inammissibilità delle questioni.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117, comma primo, Cost., dell'art. 12, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), inerente alle indennità corrisposte una tantum comunque denominate, spettanti ai dipendenti pubblici a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego di buonuscita. Infatti, in nessuno degli atti di promovimento il rimettente riferisce di essere stato investito di una domanda da parte di un magistrato in quiescenza che, per qualunque causa, in epoca successiva al 30 novembre 2010, abbia subito gli effetti della norma. L'assenza di un pregiudizio e di un interesse attuale a ricorrere rende evidente che il giudice a quo non deve fare applicazione della norma impugnata.
- In tema di inammissibilità di analoga questione, v. la citata sentenza n. 223/2012.