Sentenza 7/2014 (ECLI:IT:COST:2014:7)
Massima numero 37597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  15/01/2014;  Decisione del  15/01/2014
Deposito del 23/01/2014; Pubblicazione in G. U. 29/01/2014
Massime associate alla pronuncia:  37595  37596  37598


Titolo
Impiego pubblico - Misure per il contenimento della spesa - Previsione per la Banca d'Italia di un meccanismo di adeguamento - Mancata estensione del meccanismo medesimo ai dipendenti dell'AGCOM - Evocazione di parametri, sorretta da motivazione per relationem - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), impugnati, in riferimento agli artt. 97 e 117, comma primo, Cost., nella parte in cui non estendono anche ai dipendenti dell'AGCOM la disciplina prevista dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge per la Banca d'Italia. Infatti, il giudice a quo, limitandosi a motivare per relationem alle argomentazioni dei ricorrenti nei giudizi principali l'asserita incostituzionalità delle disposizioni impugnate rispetto ai parametri suindicati, non rende espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza.

- Sull'inammissibilità della motivazione per relationem, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 234/2011 e 143/2010 e le citate ordinanze nn. 175/2013, 239//2012 e 65/2012.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 1

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 21

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte