Impiego pubblico - Misure per il contenimento della spesa - Previsione per la Banca d'Italia di un meccanismo di adeguamento - Mancata estensione del meccanismo medesimo ai dipendenti dell'AGCOM - Evocazione di parametri, sorretta da motivazione per relationem - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), impugnati, in riferimento agli artt. 97 e 117, comma primo, Cost., nella parte in cui non estendono anche ai dipendenti dell'AGCOM la disciplina prevista dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge per la Banca d'Italia. Infatti, il giudice a quo, limitandosi a motivare per relationem alle argomentazioni dei ricorrenti nei giudizi principali l'asserita incostituzionalità delle disposizioni impugnate rispetto ai parametri suindicati, non rende espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza.
- Sull'inammissibilità della motivazione per relationem, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 234/2011 e 143/2010 e le citate ordinanze nn. 175/2013, 239//2012 e 65/2012.