Impiego pubblico - Misure per il contenimento della spesa - Previsione per la Banca d'Italia di un meccanismo di adeguamento - Mancata estensione del meccanismo medesimo ai dipendenti dell'AGCOM - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti appartenenti ad autorità amministrative indipendenti - Insussistenza - Diversa posizione, in base alla disciplina europea, delle banche centrali nazionali e delle autorità di regolazione dei mercati ex ante e di risoluzione delle controversie tra imprese - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estendono anche ai dipendenti dell'AGCOM il meccanismo di adeguamento alle misure per il contenimento della spesa previsto dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge per la Banca d'Italia. Infatti, come evidenziato dalla disciplina europea, sussiste una evidente differenza tra le banche centrali nazionali e le autorità di regolazione dei mercati ex ante e di risoluzione delle controversie tra imprese. In particolar modo, il diverso trattamento riservato dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 alla Banca d'Italia rispetto all'AGCOM è giustificato dall'esigenza imposta dalla disciplina dell'Unione europea di previa consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative concernenti, tra l'altro, le banche centrali nazionali. Ne consegue, quindi, l'inidoneità della disciplina riservata alla Banca d'Italia a fungere da adeguato tertium comparationis per l'asserita disparità di trattamento.