Imposte e tasse - Norme della Regione Puglia - Addizionale regionale IRPEF - Applicazione di un'aliquota unica per la fascia di reddito dai 28 mila euro ai 75 mila euro annui, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 - Ricorso del Governo - Evocazione di parametri non sostenuta da motivazione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per mancanza di motivazione delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto prevede l'applicazione di un'unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) dell'addizionale regionale all'IRPEF per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a quelli oltre i 75 mila euro), con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Infatti, il ricorso manca di ogni motivazione delle censure legate ai predetti parametri, atteso che si limita a richiamarli senza esporre in che modo essi risultino incisi.
- Sul principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione e sul trasferimento della questione di legittimità costituzionale alla norma che, sebbene portata da atti legislativi diversi da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo, v. le citate sentenze nn. 533/2002, 40/2012 e l'ordinanza n. 137/2004.
- Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancanza di argomentazione a supporto della stessa, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 247/2009, 10/2010, 45/2010, 119/2010, 200/2010, 212/2012, 8/2013, 20/2013, 114/2013.