Imposte e tasse - Norme della Regione Puglia - Addizionale regionale IRPEF - Applicazione di un'aliquota unica per la fascia di reddito dai 28 mila euro ai 75 mila euro annui, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 - Contrasto con la normativa statale di settore - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio di progressività - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost., in quanto prevede l'applicazione di un'unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) dell'addizionale regionale all'IRPEF per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a quelli oltre i 75 mila euro), con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Infatti, la normativa regionale, nel suo complesso, risulta rispettosa del principio di progressività, che non è messo in discussione dalle modeste (rispetto alle aliquote statali) addizionali regionali. Inoltre, non risultano violati l'art. 117, terzo comma, Cost. e la norma interposta di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che statuisce, al primo comma, la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire l'aliquota addizionale regionale all'IRPEF di base a decorrere dall'anno 2012 e, al successivo comma 4, il divieto di aliquote delle addizionali disallineate rispetto agli scaglioni di reddito erariali. La norma censurata non impone l'obbligo di osservare integralmente tutti gli scaglioni statali, restando così affidati direttamente al principio costituzionale di progressività i limiti del potere regionale di differenziazione delle addizionali e della loro misura. Altresì, non vi è contrasto con l'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 68 del 2011, il quale fisserebbe un termine di applicazione «a decorrere dal 2014» per l'introduzione delle addizionali. Quest'ultima disposizione si riferisce espressamente alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 e non al comma 1, che è la sede normativa in cui viene disciplinata la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF.
- Sul principio di progressività, v. le citate sentenze nn. 62/1977, 159/1985, 263/1994, 2/2006, 223/2012 e le ordinanze nn. 128/1966, 341/2000.