Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della Regione autonoma Sardegna - Medici del ruolo unico di assistenza primaria - Numero massimo di assistiti - Innalzamento del limite massimo, su base volontaria e per i medici operanti in aree disagiate, nelle more dell'accordo integrativo regionale di categoria - Ricorso del Governo - Lamentata violazione delle competenze statutarie regionali, della potestà esclusiva in materia di ordinamento civile e del principio di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231007).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., nonché agli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale, dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, che prevede – nelle more dell’approvazione di un accordo integrativo regionale di categoria – l’innalzamento del massimale fino al limite di 1.800 assistiti per ciascun medico di medicina generale. La disposizione impugnata persegue la prioritaria finalità di assicurare l’assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate, radicata nel diritto tutelato dall’art. 32 Cost., in attesa della definizione dell’accordo integrativo che prevede la possibilità di un tale innalzamento; finalità e contenuti intrinseci di tale intervento afferiscono all’organizzazione del servizio sanitario, riconducendolo alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute, e non in quella dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva. (Precedenti: S. 124/2023 - mass. 45638-45641; S. 112/2023 - mass. 45612).