Ordinanza 9/2014 (ECLI:IT:COST:2014:9)
Massima numero 37601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  15/01/2014;  Decisione del  15/01/2014
Deposito del 23/01/2014; Pubblicazione in G. U. 29/01/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Installazione di cartelloni pubblicitari - Mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione - Sanzioni pecuniarie - Asserita mancata diversificazione di fattispecie - Omessa individuazione del tertium comparationis - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È manifestamente inammissibile, per omessa individuazione del tertium comparationis, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, cod. strada, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - prevedendo una sanzione pecuniaria di euro 1.376,55 a carico di chi, in possesso di autorizzazione alla installazione di cartelli pubblicitari, non ne rispetti talune prescrizioni - determinerebbe un trattamento più oneroso di quello riservato a chi installi cartelli privo di autorizzazione. Infatti, l'ordinanza di rimessione è priva della indicazione espressa della disposizione assunta quale tertium comparationis, nonché carente di una valutazione complessiva del quadro normativo di effettivo riferimento.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 23  co. 12

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte