Previdenza privata - Lavoro prestato all'estero - Regime dei contributi versati in Svizzera e trasferiti in Italia - Disposizione di interpretazione autentica che determina la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono - Sopravvenuta sentenza della Corte EDU che condanna l'Italia, in relazione all'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, per interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia (sent. Maggio e altri c. Italia) - Asserito contrasto della disposizione censurata con la convenzione EDU come interpretata dalla pronuncia medesima - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante l'interpretazione autentica dell'art. 5, secondo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968 relativamente alle modalità di determinazione della retribuzione pensionabile in presenza di contributi versati all'estero e trasferiti presso l'assicurazione generale obbligatoria. Infatti, identica questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 264 del 2012 e l'ordinanza di rimessione non deduce argomenti nuovi che possano portare ad una diversa decisione.
- Per la declaratoria di non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 264/2012.