Sentenza 11/2014 (ECLI:IT:COST:2014:11)
Massima numero 37613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  15/01/2014;  Decisione del  15/01/2014
Deposito del 27/01/2014; Pubblicazione in G. U. 29/01/2014
Massime associate alla pronuncia:  37614  37615  37616  37617  37618  37619  37620


Titolo
Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Attività di tassidermia e imbalsamazione - Esercizio subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in luogo della denuncia di inizio attività (DIA) originariamente prevista - Esercizio subordinato alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione regionale, in luogo del superamento di un esame di abilitazione originariamente previsto - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Insussistenza - Norme adottate nell'esercizio della competenza regionale residuale in materia di formazione professionale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - che prevedono che l'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione sia subordinato alla segnalazione certificata di inizio attività, e non alla denuncia di inizio attività originariamente prevista, e alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione regionale, e non al superamento di un esame di abilitazione originariamente previsto. Infatti ,l'individuazione delle figure professionali è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, pur potendo le Regioni regolare corsi di formazione professionale, a condizione che non si crei una nuova figura professionale. Con specifico riguardo all'attività di tassidermia e imbalsamazione, le disposizioni censurate non contrastano col parametro invocato, in quanto non hanno istituito una nuova figura professionale, ma hanno semplicemente cambiato i presupposti per l'esercizio dell'attività, nell'esercizio della potestà residuale delle Regioni in materia di formazione professionale.

- Sulla riserva dell'individuazione delle figure professionali allo Stato e sulla potestà delle Regioni in materia di formazione professionale, vedi le citate sentenze nn. 98/2013, 108/2012 e 271/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  03/12/2012  n. 69  art. 1  co. 

legge della Regione Toscana  03/12/2012  n. 69  art. 2  co. 

legge della Regione Toscana  03/12/2012  n. 69  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte