Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Attività di tassidermia e imbalsamazione - Esercizio subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in luogo della denuncia di inizio attività (DIA) originariamente prevista - Esercizio subordinato alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione regionale, in luogo del superamento di un esame di abilitazione originariamente previsto - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Insussistenza - Norme adottate nell'esercizio della competenza regionale residuale in materia di formazione professionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - che prevedono che l'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione sia subordinato alla segnalazione certificata di inizio attività, e non alla denuncia di inizio attività originariamente prevista, e alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione regionale, e non al superamento di un esame di abilitazione originariamente previsto. Infatti ,l'individuazione delle figure professionali è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, pur potendo le Regioni regolare corsi di formazione professionale, a condizione che non si crei una nuova figura professionale. Con specifico riguardo all'attività di tassidermia e imbalsamazione, le disposizioni censurate non contrastano col parametro invocato, in quanto non hanno istituito una nuova figura professionale, ma hanno semplicemente cambiato i presupposti per l'esercizio dell'attività, nell'esercizio della potestà residuale delle Regioni in materia di formazione professionale.
- Sulla riserva dell'individuazione delle figure professionali allo Stato e sulla potestà delle Regioni in materia di formazione professionale, vedi le citate sentenze nn. 98/2013, 108/2012 e 271/2009.