Acque - Norme della Regione Toscana - Attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente - Esercizio assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anziché ad autorizzazione - Contrasto con la disciplina statale di principio sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, attuativa di una direttiva comunitaria - Violazione della competenza statale nella materia concorrente in materia di tutela della salute - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 17 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnato in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, Cost., agli artt. 6 e 22 del d.lgs. n. 176 del 2011 e alla direttiva CE 18 giugno 2009, n. 54 - che prevede che l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente sia assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Infatti, la disposizione censurata contrasta con gli artt. 6 e 22 del d.lgs. n. 176 del 2011 di recepimento della direttiva suddetta, i quali fissano, quale principio fondamentale della materia della salute, il requisito della previa autorizzazione, ai fini dell'utilizzazione delle acque minerali e dell'immissione in commercio delle acque di sorgente.
- Sulla cessazione della materia del contendere per l'intervento di ius superveniens, vedi le citate sentenze nn. 17/2013, 18/2013, 300/2012 e 193/2012.
- Sulla qualificazione come disciplina di principio della materia delle disposizioni della legge di recepimento della direttiva 2009/54/CE, vedi la citata sentenza n. 244/2012.