Sentenza 11/2014 (ECLI:IT:COST:2014:11)
Massima numero 37617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  15/01/2014;  Decisione del  15/01/2014
Deposito del 27/01/2014; Pubblicazione in G. U. 29/01/2014
Massime associate alla pronuncia:  37613  37614  37615  37616  37618  37619  37620


Titolo
Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica - Previsione che l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawat termici, non necessita di titolo abilitativo, laddove realizzata secondo le condizioni stabilite dal PEAR - Contrasto con la normativa statale di settore, come integrata dalle "Linee guida" per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale parziale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69,- impugnato in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., all'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 - nella parte in cui modifica l'art.17, co.2, lett.f), della l.reg. n.39 del 2005, prevedendo che l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici non necessita di titolo abilitativo, laddove realizzata secondo le condizioni del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER). Infatti, a causa del contrasto con la normativa statale di settore, come integrata dalle "Linee Guida" per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - le quali costituiscono, in un ambito esclusivamente tecnico, il completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa - la Regione ha violato la competenza legislativa statale nella materia dell'energia. In particolare, mentre la normativa statale stabilisce che gli impianti alimentati da biomassa che hanno una capacità di generazione massima fino a 3.000 kWt sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata (PAS), la disposizione regionale assoggetta gli impianti con capacità di produzione fino a 500 kWt ad un regime diverso rispetto a quello previsto dalle disposizioni statali, richiedendo la semplice comunicazione.

- Sul completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa da parte di Linee guida nazionali vedi le citate sentenze nn. 62/2013, 275/2011, 344/2010 e 168/2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  03/12/2012  n. 69  art. 37  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/03/2011  n. 28  art. 6    co. 11  

decreto ministeriale  10/09/2010  n.   art.