Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica - Previsione che l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawat termici, non necessita di titolo abilitativo, laddove realizzata secondo le condizioni stabilite dal PEAR - Contrasto con la normativa statale di settore, come integrata dalle "Linee guida" per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69,- impugnato in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., all'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 - nella parte in cui modifica l'art.17, co.2, lett.f), della l.reg. n.39 del 2005, prevedendo che l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici non necessita di titolo abilitativo, laddove realizzata secondo le condizioni del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER). Infatti, a causa del contrasto con la normativa statale di settore, come integrata dalle "Linee Guida" per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - le quali costituiscono, in un ambito esclusivamente tecnico, il completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa - la Regione ha violato la competenza legislativa statale nella materia dell'energia. In particolare, mentre la normativa statale stabilisce che gli impianti alimentati da biomassa che hanno una capacità di generazione massima fino a 3.000 kWt sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata (PAS), la disposizione regionale assoggetta gli impianti con capacità di produzione fino a 500 kWt ad un regime diverso rispetto a quello previsto dalle disposizioni statali, richiedendo la semplice comunicazione.
- Sul completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa da parte di Linee guida nazionali vedi le citate sentenze nn. 62/2013, 275/2011, 344/2010 e 168/2010.