Sentenza 11/2014 (ECLI:IT:COST:2014:11)
Massima numero 37618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  15/01/2014;  Decisione del  15/01/2014
Deposito del 27/01/2014; Pubblicazione in G. U. 29/01/2014
Massime associate alla pronuncia:  37613  37614  37615  37616  37617  37619  37620


Titolo
Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica - Previsione che l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, non necessita di titolo abilitativo - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di settore, come integrata dalle "Linee guida" per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Interventi diversi ed ulteriori rispetto a quelli contemplati dalle Linee guida - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., all'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, al decreto ministeriale 10/09/2010, paragrafo 12.5, lett. a) - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 3, lett. a), della legge della Regione Toscana n. 39 del 2005, prevedendo che l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro non necessita di titolo abilitativo. Infatti, la disposizione regionale è conforme a quanto statuito dal paragrafo 12. 5, lett. a), delle Linee guida, e appare rispettosa di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2008, che prevedono per gli impianti interessati il regime della comunicazione; non risulta violata, peraltro, la previsione del secondo periodo dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, la quale - ai fini dell'applicazione del regime della comunicazione - pone un limite di potenza dell'impianto di 50 KW per i soli interventi diversi e ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalle Linee guida.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  03/12/2012  n. 69  art. 37  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/03/2011  n. 28  art. 6    co. 11  

decreto ministeriale  10/09/2010  n.   art.   paragrafo 12.5, lettera a)