Sentenza 11/2014 (ECLI:IT:COST:2014:11)
Massima numero 37619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
15/01/2014; Decisione del
15/01/2014
Deposito del 27/01/2014; Pubblicazione in G. U. 29/01/2014
Titolo
Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica - Previsione che l'installazione degli impianti di produzione energetica realizzati in edifici esistenti ed aventi congiuntamente le caratteristiche indicate dalla norma censurata, non necessita di titolo abilitativo - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di settore - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica - Previsione che l'installazione degli impianti di produzione energetica realizzati in edifici esistenti ed aventi congiuntamente le caratteristiche indicate dalla norma censurata, non necessita di titolo abilitativo - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di settore - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 28 del 2011 - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 5, lett. a), b) e c) della legge regionale n. 39 del 2005, prevedendo che l'installazione degli impianti di produzione energetica realizzati in edifici esistenti ed aventi congiuntamente le caratteristiche indicate dalla norma censurata non necessita di titolo abilitativo. Infatti, dall'esame complessivo delle Linee guida e delle disposizioni rilevanti del d.P.R n. 380 del 2001, risulta che la disciplina regionale dettata per gli impianti di produzione di energia elettrica (ex art. 17, comma 5, lett. a) e b) della legge regionale n. 39 del 2005) è conforme alla normativa statale, essendo il regime previsto della comunicazione del tutto analogo a quello di cui all'art. 6 del menzionato d.P.R.; né può considerarsi violato l'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, che prevede il limite di potenza di 50 KW, poiché concerne interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli in oggetto. Per quanto riguarda gli impianti di produzione di calore (ex art. 17, comma 5, lett. a) e c) della legge regionale n. 39 del 2005), risulta che la disciplina impugnata sia conforme al combinato disposto dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011, e dell'art. 6, comma 2, lett. a), e comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, mentre il richiamo all'art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 28 del 2011 è inconferente, in quanto disciplina interventi diversi (impianti solari termici aderenti e integrati nei tetti di edifici esistenti, ovvero posti su tali edifici). Inoltre, la tipologia di comunicazione risulta specificata, dato che l'art. 80, commi 2, lett. a), e 5, della legge regionale n. 1 del 2005 prevede il medesimo regime di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 28 del 2011 - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 5, lett. a), b) e c) della legge regionale n. 39 del 2005, prevedendo che l'installazione degli impianti di produzione energetica realizzati in edifici esistenti ed aventi congiuntamente le caratteristiche indicate dalla norma censurata non necessita di titolo abilitativo. Infatti, dall'esame complessivo delle Linee guida e delle disposizioni rilevanti del d.P.R n. 380 del 2001, risulta che la disciplina regionale dettata per gli impianti di produzione di energia elettrica (ex art. 17, comma 5, lett. a) e b) della legge regionale n. 39 del 2005) è conforme alla normativa statale, essendo il regime previsto della comunicazione del tutto analogo a quello di cui all'art. 6 del menzionato d.P.R.; né può considerarsi violato l'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, che prevede il limite di potenza di 50 KW, poiché concerne interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli in oggetto. Per quanto riguarda gli impianti di produzione di calore (ex art. 17, comma 5, lett. a) e c) della legge regionale n. 39 del 2005), risulta che la disciplina impugnata sia conforme al combinato disposto dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011, e dell'art. 6, comma 2, lett. a), e comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, mentre il richiamo all'art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 28 del 2011 è inconferente, in quanto disciplina interventi diversi (impianti solari termici aderenti e integrati nei tetti di edifici esistenti, ovvero posti su tali edifici). Inoltre, la tipologia di comunicazione risulta specificata, dato che l'art. 80, commi 2, lett. a), e 5, della legge regionale n. 1 del 2005 prevede il medesimo regime di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
03/12/2012
n. 69
art. 37
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/03/2011
n. 28
art. 6
co. 11
decreto legislativo 03/03/2011
n. 28
art. 7
co. 1
decreto legislativo 03/03/2011
n. 28
art. 7
co. 2
decreto legislativo 03/03/2011
n. 28
art. 7
co. 5