Sentenza 11/2014 (ECLI:IT:COST:2014:11)
Massima numero 37620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
15/01/2014; Decisione del
15/01/2014
Deposito del 27/01/2014; Pubblicazione in G. U. 29/01/2014
Titolo
Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica - Manutenzioni e modifiche di impianti esistenti - Assoggettamento al regime di libera attività - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale che assoggetta in via transitoria alla procedura abilitativa semplificata (PAS) le sole modifiche non sostanziali e per i soli impianti esistenti - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Interpretazione della norma regionale impugnata nel senso che essa sottopone al regime semplificato unicamente le modifiche non sostanziali - Non fondatezza della questione.
Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica - Manutenzioni e modifiche di impianti esistenti - Assoggettamento al regime di libera attività - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale che assoggetta in via transitoria alla procedura abilitativa semplificata (PAS) le sole modifiche non sostanziali e per i soli impianti esistenti - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Interpretazione della norma regionale impugnata nel senso che essa sottopone al regime semplificato unicamente le modifiche non sostanziali - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, - impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 11, della legge regionale n. 39 del 2005, assoggettando a regime di libera attività le manutenzioni e le modifiche di impianti esistenti. Infatti, il contrasto con l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, che assoggetta in via transitoria alla procedura semplificata le sole modifiche non sostanziali per i soli impianti esistenti, non sussiste, in quanto la norma regionale, che nulla prevede con riguardo alle modifiche sostanziali, deve essere interpretata nel senso che sottopone al regime semplificato unicamente le modifiche non sostanziali.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, - impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 11, della legge regionale n. 39 del 2005, assoggettando a regime di libera attività le manutenzioni e le modifiche di impianti esistenti. Infatti, il contrasto con l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, che assoggetta in via transitoria alla procedura semplificata le sole modifiche non sostanziali per i soli impianti esistenti, non sussiste, in quanto la norma regionale, che nulla prevede con riguardo alle modifiche sostanziali, deve essere interpretata nel senso che sottopone al regime semplificato unicamente le modifiche non sostanziali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
03/12/2012
n. 69
art. 37
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/03/2011
n. 28
art. 5
co. 3