Referendum abrogativo - Riforma dell'organizzazione giudiziaria - Revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nuova organizzazione dei tribunali ordinari - Quesito referendario che ha ad oggetto un insieme di provvedimenti legislativi, la cui abrogazione priverebbe totalmente l'ordinamento dell'assetto organizzativo indispensabile all'esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale, con irrimediabile lesione del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio - Violazione del limite delle leggi costituzionalmente necessarie - Quesito referendario che ha ad oggetto interi testi legislativi complessi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee - Violazione del requisito della omogeneità del quesito - Inammissibilità della richiesta.
È inammissibile la richiesta di referendum popolare - proposta da nove Consigli regionali e dichiarata legittima, con ordinanza del 28 novembre 2013, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione - per l'abrogazione dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, recante, fra l'altro, delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari; del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155; e del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156. Tutti i predetti testi legislativi sono diretti a comporre il nuovo disegno dell'organizzazione giudiziaria, nelle sue varie articolazioni, al fine di semplificarlo e di alleggerirne i costi. La proposta referendaria ha ad oggetto l'eliminazione integrale di una legge «costituzionalmente necessaria», riferendosi ad un insieme di provvedimenti legislativi, la cui abrogazione priverebbe totalmente l'ordinamento dell'assetto organizzativo indispensabile all'esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale, in violazione degli artt. 101 e ss. Cost., con irrimediabile lesione del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio ex art. 24 Cost. Inoltre, il quesito difetta della necessaria omogeneità, iscrivendosi tra i quesiti referendari aventi ad oggetto interi testi legislativi complessi, o ampie porzioni di essi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee, rispetto ai quali da sempre la giurisprudenza costituzionale ha manifestato un netto sfavore. Per il primo profilo va rilevato che le leggi costituzionalmente necessarie sono leggi ordinarie - o atti aventi forza di legge - il cui contenuto è frutto della discrezionalità del legislatore, mentre non lo è la loro esistenza, visto che esse sono indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale della Repubblica. Pertanto, la loro abrogazione per via referendaria determinerebbe un vuoto normativo, non colmabile in via interpretativa e neppure attraverso la reviviscenza della precedente legislazione, abrogata dalle norme oggetto di abrogazione referendaria. D'altra parte, la disomogeneità del quesito - che compromette la libertà di voto dell'elettore − risulta, con evidenza, dal fatto che l'oggetto della richiesta di referendum comprende tre testi legislativi: la norma di delega, contenuta nell'art. 1, commi 2 e seguenti, della legge n. 148 del 2011, nonché l'intero testo dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, che nel loro insieme compongono il nuovo complessivo disegno dell'organizzazione giudiziaria, nella sua composita architettura. Si tratta di un insieme di norme estremamente articolato che non si presta ad essere modificato in via referendaria, quanto piuttosto, eventualmente, con successivi interventi legislativi, per loro natura più flessibili e modulabili.
- Per il principio secondo cui in base all'art. 75, secondo comma, Cost. non sono sottratte a referendum tutte le leggi di spesa, ma solo quelle che producono effetti strettamente collegati alla legge di bilancio, in quanto incidano direttamente sul quadro delle coerenze macroeconomiche e siano essenziali per realizzare l'indispensabile equilibrio finanziario, v. la citata sentenza n. 2/1994.
- Sul limite di ammissibilità del referendum rappresentato dalle leggi costituzionalmente necessarie, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 45/2005, 35/1997, 29/1987 e 25/1981.
- Sulla definizione delle leggi costituzionalmente necessarie come leggi ordinarie (o atti aventi forza di legge) «l'esistenza e la vigenza delle quali sono indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale della Repubblica», sicché esse possono essere «modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate», v. le citate sentenze nn. 13/2012, 16/2008, 15/2008 e 49/2000.
- Sui limiti di applicabilità della riviviscenza, in particolare con riferimento alle norme abrogate da quelle oggetto di richiesta referendaria, v. le citate sentenze nn. 13/2012 e 28/2011.
- Sulla definizione del referendum abrogativo quale "atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa" che non può "direttamente costruire" una (nuova o vecchia) normativa, v. le citate sentenze nn. 34/2000, 33/2000 e 29/1987.
- Sul principio secondo cui il criterio dell'omogeneità del quesito referendario è presidio della libertà di convincimento dell'elettore a garanzia dell'autenticità dell'espressione della volontà popolare, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 47/1991, 65/1990, 64/1990, 27/1981 e 16/1978.