Procedura fallimentare - Spese necessarie alla curatela fallimentare per il compimento di atti di gestione e di manutenzione di beni appresi all'attivo della procedura - Mancata previsione che possano essere poste a carico dell'erario - Asserita violazione del canone di ragionevolezza - Insussistenza - Fattispecie che trova in altre diverse disposizioni le opportune risposte - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al «canone della ragionevolezza», dell'art. 146 del dPR 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che possano essere poste a carico dell'erario le spese necessarie alla curatela fallimentare per il compimento di atti di gestione e di manutenzione di beni appresi all'attivo della procedura, in particolare ove si tratti di interventi necessitati, se non imposti, da altre norme dell'ordinamento. La norma censurata, infatti, ha la funzione di assicurare lo svolgimento, anche nel caso in cui non vi siano fondi finanziari a disposizione del fallimento, di taluni incombenti immediatamente funzionali all'espletamento della procedura volta alla soddisfazione concorsuale dei creditori ed al risanamento della impresa insolvente; diversamente, le spese in ordine alla quali il rimettente vorrebbe fosse ampliata - tramite la addizione di nuove ipotesi a quelle elencate dall'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 - la possibilità di ricorrere alla anticipazione erariale della relativa provvista finanziaria, lungi dall'essere necessarie ai fini della utile prosecuzione della procedura fallimentare in senso stretto, sono, invece, funzionali alla gestione dei beni fallimentari. Ad ogni modo, anche il dubbio prospettato dal rimettente, relativamente ad una intima contraddittorietà dell'ordinamento che, da un lato, impone determinati interventi finalizzati alla tutela ambientale, e, dall'altro, negando le risorse per gli stessi, li rende impraticabili, non ha fondamento, posto che è in altre diverse disposizioni che esso trova le opportune risposte.
- Sulla necessità che il rimettente indichi chiaramente il principio che si assume violato dalla norma censurata, v. le citate sentenze nn. 71/2013, 42/2013 e 20/2013.