Ordinanza 15/2014 (ECLI:IT:COST:2014:15)
Massima numero 37606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MAZZELLA  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  28/01/2014;  Decisione del  28/01/2014
Deposito del 30/01/2014; Pubblicazione in G. U. 03/02/2014
Massime associate alla pronuncia:  37607  37608  37609  37610  37611


Titolo
Intervento in giudizio - Interventi spiegati dall'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati, dall'Associazione nazionale avvocati italiani, dall'Associazione nazionale avvocati italiani sezione di Latina, da G. G., dall'Associazione avvocati sud pontino, dal Comune di Gaeta, dal Comune di Formia, dal Comune di Cariati e dai Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campana, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia e Longobucco - Soggetti che non sono parti nei giudizi a quibus e che non sono portatori di un interesse qualificato riferibile in via immediata al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio principale - Inammissibilità.

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, censurati relativamente alla disposta soppressione di diversi uffici giudiziari, sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati, dall'Associazione nazionale avvocati italiani, dall'Associazione nazionale avvocati italiani sezione di Latina, da G. G., dall'Associazione avvocati sud pontino, dal Comune di Gaeta, dal Comune di Formia, dal Comune di Cariati e dai Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campana, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia e Longobucco. Infatti, in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale, l'intervento di soggetti che, come quelli indicati, non sono parti nei giudizi a quibus è ammesso solo in presenza di un interesse qualificato riferibile in via immediata al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo, ovvero quando siano lese le loro prerogative: nella specie, tali presupposti non ricorrono. Per quanto riguarda i su citati Comuni deve essere, inoltre, precisato che il rafforzato carattere esponenziale degli enti locali territoriali − desumibile dalla versione attuale dell'art. 114 Cost., risultante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione − non può comportare la titolarità di un interesse generale della collettività locale sganciato dalla cura, ancorché mediata, delle proprie attribuzioni, quale si rinviene nel caso in esame.

- Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 237/2013 e 272/2012.

- Sul principio secondo cui nell'attuale versione dell'art. 114 Cost. «gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare», v. la citata sentenza n. 106/2002.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte