Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Asserito mancato esame del relativo emendamento in Commissione referente - Asserita violazione dell' iter ordinario di formazione legislativa e della c.d. "riserva di assemblea" previsti per l'approvazione dei disegni di legge di delegazione legislativa - Asserita incompatibilità ed eterogeneità della delega rispetto al presupposto di necessità e urgenza e al contenuto originario del decreto-legge - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 72, commi primo e quarto, e 77, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza. Infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata viene invocata dal rimettente per poter qualificare ex post un fatto come illecito ai fini di una eventuale condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno. Tuttavia, una sentenza della Corte costituzionale non può avere l'effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere, sicché la suindicata questione non è rilevante nel giudizio principale, nel quale - in base alla prospettazione dello stesso rimettente - la condanna al risarcimento del danno non potrebbe comunque essere pronunciata.
- Per l'affermazione che una sentenza della Corte costituzionale non può avere l'effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 202/1991 e ordinanza n. 71/2009.