Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione del Tribunale di Rossano e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano - Asserito eccesso di delega - Asserita irragionevolezza - Asserita lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 76 Cost., dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, limitatamente alla inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Rossano nell'elenco delle sedi giudiziarie soppresse. Infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata viene invocata dal rimettente per poter qualificare ex post un fatto come illecito ai fini di una eventuale condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno. Tuttavia, una sentenza della Corte costituzionale non può avere l'effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere, sicché la suindicata questione non è rilevante nel giudizio principale, nel quale - in base alla prospettazione dello stesso rimettente - la condanna al risarcimento del danno non potrebbe comunque essere pronunciata.
- Sul principio secondo cui una sentenza della Corte costituzionale non può avere l'effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 202/1991 e ordinanza n. 71/2009.