Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Asserita eterogeneità della norma di delega rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge, e approvazione della stessa senza l'adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera - Questioni già decise con la sentenza n. 237 del 2013 - Manifesta infondatezza.
Sono manifestamente infondate, in ragione di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 70, 72, commi primo e quarto, e 77, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con le quali si censurano l'eterogeneità della norma di delega rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel d.l. n. 138 del 2011 convertito dalla legge stessa nonché l'approvazione di essa senza l'adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera. Nella citata sentenza è stato, infatti, escluso che la disposizione de qua - contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado - abbia alterato l'omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione, essendo la delega conferita diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del d.l. n. 98 del 2011. Quanto all'ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, la pronuncia del 2013 ha rilevato che «il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa».
- In riferimento ad identiche questioni, v. la citata sentenza n. 237/2013.