Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Esercizio della delega - Asserita violazione dei criteri - Asserita irragionevolezza - Questioni già decise con la sentenza n. 237 del 2013 - Manifesta infondatezza.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. ed ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), d) ed e), della legge delega n. 148 del 2011 - degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, limitatamente alla disposta soppressione di alcuni Tribunali ordinari. Come affermato nella sentenza n. 237 del 2013, si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza. Tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate − le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri − nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento. Alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del d.lgs. n. 155 del 2012 dei relativi criteri, né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione, tanto più che, nell'adozione del decreto legislativo, sono state considerate, specificamente, le singole realtà locali, ivi comprese quelle dei Tribunali cui appartengono gli attuali remittenti ed è stato effettuato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco.
- In riferimento ad identiche questioni, v. la citata sentenza n. 237/2013.