Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Esercizio della delega - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Asserita violazione del diritto di accesso alla giustizia - Asserita violazione del principio del giudice naturale - Asserita violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Asserita violazione del principio della copertura della spesa - Questioni già decise con la sentenza n. 237 del 2013 - Manifesta infondatezza.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 81 Cost., degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, limitatamente alla disposta soppressione di alcuni Tribunali ordinari. Come affermato nella sentenza n. 237 del 2013, la prospettata violazione dell'art. 3 Cost. (quanto ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza) non sussiste, per la diversità delle situazioni degli uffici giudiziari interessati, come posto in luce nelle menzionate schede tecniche. In relazione alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., non si ravvisa alcun impedimento o limitazione nell'accesso alla giustizia e, d'altra parte, la soluzione adottata contempera, in una dimensione di ragionevolezza, più valori costituzionalmente protetti, al fine di garantire una giustizia complessivamente più efficace. Neppure è violato il principio del giudice naturale, di cui all'art. 25, primo comma, Cost., posto che questa nozione «corrisponde a quella di "giudice precostituito per legge"» e la normativa impugnata concreta, appunto, tale «precostituzione per legge». L'ulteriore dedotta violazione dell'art. 97 Cost. non sussiste, perché la normativa denunciata persegue, al contrario, le finalità di complessivo buon andamento dell'amministrazione. Infine, non è ravvisabile neanche la dedotta violazione dell'art. 81 Cost., atteso che, da una parte, la presenza della clausola di invarianza, dall'altra, la credibilità dei prospettati risparmi di spesa, coerenti con la ratio della delega legislativa, ne escludono la violazione.
- In riferimento ad identiche questioni, v. la citata sentenza n. 237/2013.
- Per l'affermazione che la nozione di giudice naturale «corrisponde a quella di "giudice precostituito per legge"», v. la citata sentenza n. 237/2009.