Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Omessa descrizione della fattispecie a quo - Questione prospettata in modo generico - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per omessa descrizione della fattispecie e genericità della prospettazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., «nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione non possa trovare applicazione con riferimento anche agli altri reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria». Il rimettente ha omesso di indicare i capi di imputazione, essendosi limitato ad enunciare le norme incriminatrici poste ad oggetto della contestazione, senza riferire neppure la data di commissione dei reati e non ha fornito informazioni circa il corso della prescrizione e l'esistenza di eventuali cause di interruzione o sospensione, impedendo in tal modo alla Corte di svolgere il controllo sulla rilevanza della questione. Manca, infine, nell'ordinanza una esposizione sufficientemente chiara delle ragioni del ritenuto contrasto tra la norma censurata e il parametro evocato.
- Nel senso della inammissibilità di questioni caratterizzate da genericità della prospettazione, omessa indicazione del contenuto dei parametri di riferimento e carente motivazione in ordine alle ragioni per cui le disposizioni censurate ne comporterebbero la violazione, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 326/2008, n. 168/2008 e n. 38/2007; ordinanze n. 48/2012 e n. 175/2009.