Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Necessità che il ricorrente ad autonomia speciale indichi le ragioni a sostegno delle violazioni dei parametri costituzionali evocati, compreso l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (c.d. clausola di maggior favore) (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto le disposizioni che istituiscono un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano determinate attività nel settore, contro il c.d. "caro bollette"). (Classif. 113006).
Il ricorso deve indicare le specifiche ragioni a sostegno delle asserite violazioni, anche in riferimento [nel caso delle regioni ad autonomia speciale] al giudizio di preferenza che, in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 [c.d. clausola di maggior favore], farebbe ravvisare nei parametri costituzionali evocati una maggiore autonomia rispetto a quella garantita dalle relative disposizioni statutarie. (Precedenti: S. 151/2017 – mass. 41352; S. 254/2015 – mass. 38654; O. 250/2007 – mass. 31501).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dell’art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, che – al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, c.d. “caro bollette” – ha istituito, per il 2023, un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano determinate attività in tale settore. Il ricorso omette del tutto di indicare le specifiche ragioni a sostegno di tali violazioni, tralasciando anche quelle relative al giudizio di preferenza di cui al citato art. 10).