Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014 - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Sopravvenuto mutamento della normativa statale interposta, produttivo di un sostanziale riallineamento delle normative - Difetto sopravvenuto d'interesse a ricorrere - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per difetto sopravvenuto d'interesse a ricorrere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto - prevedendo la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014 - si porrebbe in contrasto con l'art. 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012, che fissa il predetto termine di scadenza al 30 giugno 2013. Tuttavia, dopo la proposizione del ricorso la disciplina contenuta nella norma interposta richiamata dal Governo è stata modificata. In particolare, il termine del 30 giugno 2013, già previsto dalla legge di stabilità per il 2013, è stato prorogato prima della scadenza, in un primo momento sino al 31 dicembre 2013, dal d.P.C.m. 19 giugno 2013, che già prevedeva tale possibilità, indi, sino al 31 dicembre 2016, dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013. Conseguentemente, il descritto mutamento della normativa statale interposta ha prodotto un sostanziale riallineamento alle indicazioni del legislatore statale del termine di scadenza delle graduatorie dei concorsi pubblici previsto dalla disposizione regionale impugnata. In sostanza, il censurato art. 1, comma 1, della legge regionale n. 71 del 2012, per effetto delle proroghe del termine di efficacia dei concorsi pubblici fissato dalla normativa statale, non ha mai potuto trovare applicazione in un periodo che non fosse stato nelle more coperto dallo ius superveniens incidente sulla norma statale interposta. Sicché, non è più ravvisabile alcun interesse del Governo a coltivare il ricorso sul punto.
- Sull'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale proposta in via principale per difetto sopravvenuto d'interesse a ricorrere derivante dal mutamento della normativa statale interposta in epoca successiva alla proposizione del ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, v. la citata sentenza n. 32/2012.