Sentenza 17/2014 (ECLI:IT:COST:2014:17)
Massima numero 37622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  28/01/2014;  Decisione del  28/01/2014
Deposito del 31/01/2014; Pubblicazione in G. U. 05/02/2014
Massime associate alla pronuncia:  37621  37623


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Procedure per le eccedenze di personale - Dirigenti dei ruoli delle aziende per il diritto allo studio universitario (Aziende DSU) - Mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico - Automatica collocazione in esubero e conseguente transito diretto nei ruoli regionali - Disciplina che attiene all'istituto della mobilità nel lavoro pubblico, riconducibile ai rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71, secondo cui, in caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico, il personale dirigente presente nei ruoli delle Aziende per il diritto allo studio universitario è considerato in esubero e transita direttamente nei ruoli regionali. Ognuna di tali Aziende DSU, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 91 del 1994, dispone di personale proprio in base alla rispettiva pianta organica, anche direttamente assunto «con le modalità e le procedure di cui alla vigente normativa regionale». Ne consegue che la norma impugnata viene ad incidere su un istituto, quale è la mobilità, che certamente afferisce alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico (privatizzato), così invadendo una sfera di competenza legislativa che l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. riserva esclusivamente allo Stato. Inoltre, la disciplina dettata dalla disposizione censurata non è neppure coerente con il regime normativo di fonte statale e negoziale. Difatti, la mobilità d'ufficio cosiddetta obbligatoria - regolata dagli artt. 33 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dalle previsioni della pertinente contrattazione collettiva (art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza regionale sottoscritto il 22 febbraio 2006) - mira al riassorbimento delle eccedenze attraverso una procedura articolata, mentre la disposizione in oggetto, a fronte di una situazione, quella del dirigente di Azienda DSU sprovvisto d'incarico, che essa stessa definisce "in esubero", dispone il passaggio diretto nei ruoli regionali di tale dirigente "eccedentario", a prescindere dalla sussistenza, ed anzi anche in difetto, di una posizione lavorativa ivi effettivamente disponibile. L'inosservanza della disciplina di legge statale e di derivazione contrattuale collettiva in tema di esuberi e mobilità collettiva rende, dunque, ancora più evidente la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

- Sul principio secondo cui vanno ricondotte alla materia dell'«ordinamento civile» le diverse forme e procedure di mobilità nel lavoro pubblico, v. le citate sentenze nn. 68/2011 e 324/2010.

- Sul principio secondo cui è da escludere che la normativa statale sulla mobilità collettiva si ingerisca nelle scelte delle Regioni e degli enti locali circa le loro esigenze di munirsi di nuovo personale, trattandosi piuttosto, di «disciplina necessariamente di competenza dello Stato, in quanto solo lo Stato può emanarne una con efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e far sì in tal modo che gli elenchi del personale in mobilità (delle amministrazioni centrali e locali) non restino tra loro incomunicabili», v. la citata sentenza n. 388/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  28/12/2012  n. 71  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte