Sentenza 17/2014 (ECLI:IT:COST:2014:17)
Massima numero 37623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  28/01/2014;  Decisione del  28/01/2014
Deposito del 31/01/2014; Pubblicazione in G. U. 05/02/2014
Massime associate alla pronuncia:  37621  37622


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Assenza o impedimento del dirigente - Sostituzione temporanea da parte del funzionario di grado più elevato e con i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale - Attribuzione al sostituto del trattamento economico spettante al dirigente - Disciplina che attiene all'istituto del mutamento provvisorio delle mansioni nel lavoro pubblico, riconducibile ai rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, commi 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71, secondo cui, in caso di assenza o impedimento del dirigente, le funzioni di quest'ultimo sono svolte, per tutto il tempo dell'assenza o impedimento, dal funzionario con il grado più elevato che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con riconoscimento al sostituto, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, del trattamento economico spettante al dirigente. La normativa in oggetto regola una specifica ipotesi di assegnazione di personale ad altre mansioni (nella specie di rango dirigenziale), che tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne concreta, cioè, una modificazione temporanea con riguardo al contenuto della prestazione lavorativa. Trattandosi di un mutamento provvisorio di mansioni, la relativa disciplina rientra, dunque, nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, di competenza statale esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. Inoltre, la disciplina dettata dalla disposizione censurata - imponendo al funzionario di grado più elevato di assumere funzioni dirigenziali «in caso di assenza o impedimento del dirigente derivante da qualsiasi motivo» e riconoscendogli, al contempo, il più favorevole trattamento economico corrispondente indipendentemente dalla valutazione dell'impegno concreto, sotteso all'espletamento delle mansioni superiori, in termini di preminenza qualitativa, quantitativa e temporale − non è neppure coerente con il regime normativo di fonte statale e negoziale, dettato dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalle corrispondenti previsioni della contrattazione collettiva di riferimento (art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto il 14 settembre 2000), che consente l'assegnazione di mansioni superiori solamente in ipotesi predeterminate e per durate limitate e con una specifica disciplina anche per il trattamento economico. Infine, la stessa nozione di assenza o impedimento - che secondo la disposizione impugnata dà luogo al subentro del funzionario di grado più elevato in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza - si prospetta molto più ampia di quella prevista dalla normativa statale e dalla contrattazione collettiva di comparto.

- Per il principio secondo cui la disciplina relativa ai mutamenti di mansioni, anche provvisori, rientra nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, di competenza statale esclusiva, v. le citate sentenze nn. 213/2013 e 215/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  28/12/2012  n. 71  art. 2  co. 6

legge della Regione Abruzzo  28/12/2012  n. 71  art. 2  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte