Sentenza 18/2014 (ECLI:IT:COST:2014:18)
Massima numero 37624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  28/01/2014;  Decisione del  28/01/2014
Deposito del 31/01/2014; Pubblicazione in G. U. 05/02/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo amministrativo - Attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo (codice del processo amministrativo) - Mancata costituzione in giudizio del convenuto per nullità della notificazione - Possibilità che il giudice fissi al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, qualora ritenga che l'esito negativo della notificazione non sia imputabile al notificante - Contrasto con la disposizione del codice di procedura civile che consente la rinnovazione della notifica nulla della citazione, senza subordinarla alla condizione di non imputabilità al notificante - Asserita violazione del criterio direttivo che prevede il coordinamento con "le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali" - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Esclusione che la disposizione del codice di procedura civile, assunta a criterio direttivo, sia espressiva di un principio generale del processo - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., perché - nel prevedere che, nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa un termine perentorio per la rinnovazione se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al ricorrente - si porrebbe in contrasto con l'art. 291, primo comma, cod. proc. civ., al quale il legislatore delegato avrebbe invece dovuto attenersi in attuazione del criterio che prevede il coordinamento con le norme del predetto codice in quanto «espressione di principi generali» (art. 44, comma 4, della legge n. 69 del 2009). Il rimettente muove, infatti, dall'erronea premessa di ritenere l'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. (che in caso di contumacia consente la rinnovazione della notifica nulla della citazione senza subordinarla alla condizione di non imputabilità al notificante dell'esito negativo della stessa) espressivo di un principio generale del processo, come tale compatibile anche con il giudizio amministrativo e a questo, quindi, naturaliter riferibile. La peculiare struttura di tale giudizio è viceversa di per sé ostativa all'applicabilità della richiamata regola processualcivilistica, atteso che, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel giudizio amministrativo, caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall'assenza dell'istituto della contumacia, vige l'opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve essere ritualmente notificato entro il prescritto termine di decadenza all'amministrazione resistente (ed almeno a un controinteressato). Il legislatore delegato ha dunque legittimamente introdotto la disposizione impugnata con la quale si esplicita l'esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede di notifica del ricorso.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 44  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte