Sanzioni amministrative - Norme della Provincia di Bolzano - Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative - Norme riguardanti la tutela della natura -Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso - Mancata applicazione medio tempore delle disposizioni denunciate - Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità degli artt. 8 e 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le disposizioni censurate, infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, sono state abrogate dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 e non hanno avuto, medio tempore, applicazione.
- Sulle condizioni richieste perché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riferimento specifico al fatto che la normativa impugnata non abbia avuto, medio tempore, applicazione, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 93/2013 e 245/2012.