Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Personale che svolge le funzioni dirigenziali a titolo di reggenza - Trasformazione dell'indennità di funzione in assegno pensionabile - Previsione che la misura è raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali in atto - Contrasto con la norma statale che impone che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, del pubblico impiego, compreso il trattamento accessorio, non possa superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 - Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'art. 5, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 il quale dispone che «per il personale svolgente funzioni dirigenziali a titolo di reggenza, la misura prevista per la trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale e pensionabile è raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali». La norma impugnata, infatti, si pone in evidente contrasto con l'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2011 - avente natura di disposizione di coordinamento della finanza pubblica e, come tale, applicabile oltre che alle Regioni anche alle Province autonome - che prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti del pubblico impiego, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, non possa superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.
- Sulla natura di norma di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, v. le citate sentenze nn. 217/2012 e 215/2012.
- Sul rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica oltre che dalle Regioni anche dalle Province autonome, vedi la citata sentenza n. 190/2008.