Responsabilità amministrativa - Norme della Provincia di Bolzano - Enti pubblici di cui all'art. 79 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - Responsabilità amministrative del personale pubblico - Denuncia alla Corte dei conti - Previsione che non sia effettuata sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta - Introduzione di un'ipotesi di esenzione di responsabilità amministrativa per effetto della mancata denuncia - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di giustizia amministrativa - Violazione dei principi ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità, necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost., l'art. 7, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 il quale - prevedendo che la denuncia alla Corte dei conti relativa ad ipotesi di responsabilità amministrative del personale pubblico non vada effettuata, sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta nella legge - introduce un'ipotesi di esenzione di responsabilità amministrativa per effetto della mancata denuncia. In tema di responsabilità amministrativa e contabile, infatti, nessuna fonte regionale potrebbe introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia non disciplinata dagli statuti di autonomia speciale e riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost.
- Sul divieto di introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa da parte di fonti regionali, vedi la citata sentenza n. 337/2009.