Sentenza 19/2014 (ECLI:IT:COST:2014:19)
Massima numero 37628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
10/02/2014; Decisione del
10/02/2014
Deposito del 11/02/2014; Pubblicazione in G. U. 19/02/2014
Titolo
Responsabilità amministrativa - Norme della Provincia di Bolzano - Conservatore dei libri fondiari - Previsione che nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari sia responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare - Previsione che nel caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, le spese legali sostenute per la difesa in giudizio siano rimborsate dagli enti pubblici provinciali, ove ritenuto congruo dall'avvocatura provinciale - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di giustizia amministrativa - Illegittimità costituzionale .
Responsabilità amministrativa - Norme della Provincia di Bolzano - Conservatore dei libri fondiari - Previsione che nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari sia responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare - Previsione che nel caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, le spese legali sostenute per la difesa in giudizio siano rimborsate dagli enti pubblici provinciali, ove ritenuto congruo dall'avvocatura provinciale - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di giustizia amministrativa - Illegittimità costituzionale .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost., l'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 il quale prevede che il conservatore dei libri fondiari, nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari, è responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare e che, anche nel caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, le spese legali sostenute per la difesa in giudizio sono rimborsate dagli enti pubblici provinciali. La Provincia autonoma, infatti, con la disposizione censurata eccede dalle proprie competenze statutarie in quanto - oltre ad introdurre una limitazione della responsabilità del conservatore incidendo sulla materia «ordinamento civile» e «giustizia amministrativa», di esclusiva competenza dello Stato - disciplina, peraltro in senso difforme dalla normativa statale, il regime delle condizioni alla presenza delle quali le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost., l'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 il quale prevede che il conservatore dei libri fondiari, nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari, è responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare e che, anche nel caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, le spese legali sostenute per la difesa in giudizio sono rimborsate dagli enti pubblici provinciali. La Provincia autonoma, infatti, con la disposizione censurata eccede dalle proprie competenze statutarie in quanto - oltre ad introdurre una limitazione della responsabilità del conservatore incidendo sulla materia «ordinamento civile» e «giustizia amministrativa», di esclusiva competenza dello Stato - disciplina, peraltro in senso difforme dalla normativa statale, il regime delle condizioni alla presenza delle quali le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
17/01/2011
n. 1
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte