Ordinanza 20/2014 (ECLI:IT:COST:2014:20)
Massima numero 37629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  10/02/2014;  Decisione del  10/02/2014
Deposito del 11/02/2014; Pubblicazione in G. U. 19/02/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione del decreto di citazione a giudizio - Applicabilità della forma prevista per le notificazioni successive alla prima notificazione (esecuzione della notificazione mediante consegna al difensore di fiducia) - Asserita lesione del diritto di difesa e del diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico e di disporre delle condizioni necessarie per la difesa - Omessa descrizione della fattispecie a quo - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost., dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 17 del 2005 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 60 del 2005), il quale prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna ai difensori di fiducia, nella parte in cui stabilisce che «nella forma prevista possa essere eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio». Il giudice a quo, pur fondando i dubbi di legittimità costituzionale sulla considerazione che la permanenza, tra difensore e assistito, di un rapporto «atto a garantire idonea conoscenza degli atti processuali» è meramente ipotetica, ben potendo tale rapporto venir meno nel corso del procedimento penale, non chiarisce se nel caso di specie questa evenienza si sia verificata, né, eventualmente, quale ne sia stata la causa e, in particolare, se ciò sia dipeso dal comportamento dell'imputato. Il rimettente, inoltre, non fornisce una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a richiamare l'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato e a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione e senza considerare, in particolare, che la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente. Né il difetto di motivazione può essere colmato dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte.

- Per il principio in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l'inammissibilità, v., ex multis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 301/2012; ordinanze nn. 185/2013, 150/2013 e 63/2011.

- Sul dovere di informazione e comunicazione da parte del difensore nei confronti del proprio assistito, v. la citata sentenza n. 136/2008.

- Nel senso che la carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza non può essere colmata dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte, ostandovi il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., ex multis, la citata ordinanza n. 321/2010.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 157  co. 8

decreto-legge  21/02/2005  n. 17  art. 2  co. 1

legge  22/04/2005  n. 60  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte