Usi civici - Commissario regionale per gli usi civici - Previsione che possa iniziare d'ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà decidere - Asserita violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice - Asserito mutamento del quadro normativo in relazione alla sopravvenienza della CEDU - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per difetto di una plausibile motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente al Commissario regionale per gli usi civici di iniziare d'ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà decidere. La lamentata lesione dell'art. 24 Cost., benché prospettata dall'ordinanza di rimessione, non trova alcun supporto di motivazione nel corpo dell'ordinanza stessa. Quanto all'asserita violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice, non è ravvisabile, né nell'art. 6 CEDU né nel novellato art. 111 Cost., alcun mutamento del quadro normativo, tale da determinare il superamento del criterio di legittimità provvisoria della norma in esame adottato dalla sentenza n. 46 del 1995, nella quale si era affermato che la confluenza nel giudice anche di funzioni di impulso processuale può essere transitoriamente giustificata in vista di una nuova disciplina legislativa improntata ad una "rigorosa tutela della terzietà". Infatti, la CEDU è stata ratificata quarant'anni prima della citata sentenza del 1995, mentre la revisione dell'art. 111 Cost. non ha introdotto alcuna sostanziale innovazione o accentuazione dei valori della terzietà e della imparzialità del giudice. Inoltre, premesso che l'auspicata nuova disciplina legislativa non è ancora intervenuta, l'ordinanza di rimessione è carente nell'indicazione dei motivi della rilevanza di una questione relativa ad una norma processuale che ha già avuto applicazione in un giudizio avviato nel 1993, ben prima della citata pronuncia n. 46 del 1995.
- Nel senso che l'art. 6 CEDU non costituisce disposizione da poter invocare come parametro al fine di affermare l'incostituzionalità delle norme denunciate, dal momento che la stessa costituisce solo norma interposta al fine di accertare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., non invocato dal giudice a quo, v. le citate ordinanze nn. 286/2012 e 163/2010.
- Nel senso che il novellato art. 111 Cost. non introduce alcuna sostanziale innovazione o accentuazione dei valori della terzietà e dell'imparzialità del giudice e che la locuzione "giudice terzo ed imparziale", contenuta nel suddetto articolo, non è espressiva di un nuovo valore di livello costituzionale, ma è la sintesi di una serie di valori che connotano il modo in cui, nel suo complesso, l'ordinamento deve far sì che il giudice si ponga di fronte alla res iudicanda, v. le citate pronunce: ordinanze nn. 75/2002 e 168/2002; sentenza n. 240/2003.
- Sul difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con conseguente inammissibilità della stessa, v. le citate ordinanze nn. 269/2013 e 173/2013.