Bilancio e contabilità pubblica - Finanza delle autonomie speciali - Sistema di finanziamento più favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti di autonomia - In particolare: autonomia finanziaria della Regione autonoma Valle d'Aosta - Assegnazione del gettito percetto nel territorio della quasi totalità delle imposte statali - Finalità - Compensazione degli svantaggi strutturali del territorio montano e finanziamento delle funzioni ulteriori assegnate, rispetto alle regioni ordinarie - Limiti - Divieto di interpretazione estensiva o analogica delle disposizioni finanziarie di favore (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto le disposizioni che istituiscono un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano determinate attività nel settore - contributo contro il c.d. "caro bollette"). (Classif. 036007).
Il sistema di finanziamento per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome risulta, in concreto, più favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti di autonomia, considerando che tali regimi, anche nell’ultimo trentennio, si sono spesso sviluppati in modo da risultare il frutto di stratificazioni contingenti. (Precedenti: S. 355/1994 – mass. 20918).
La provvista assegnata alla Regione autonoma Valle d’Aosta – cui, in base agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 690 del 1981 è assegnato il gettito percetto nel territorio della quasi totalità delle imposte statali esistenti, sicché il regime finanziario è in grado di garantire risorse in modo sostanzialmente indipendente dallo sforzo fiscale autonomo richiesto agli abitanti della stessa – è anche diretta a compensare gli svantaggi strutturali propri del territorio montano, nonché a finanziare funzioni ulteriori rispetto a quelle assegnate alle regioni ordinarie.
Le disposizioni che delineano il regime finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta non possono essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica; ciò al fine di evitare una tensione nel rapporto tra principio unitario e principio autonomistico (art. 5 Cost.), che potrebbe mettere in crisi le istanze di solidarietà e di eguaglianza del disegno costituzionale, tralasciando le esigenze di perequazione in favore delle aree più svantaggiate del Paese.
Gli interventi della Corte costituzionale non hanno mai esteso le compartecipazioni riconosciute alla Regione autonoma Valle d’Aosta a entrate erariali di nuova istituzione, ma hanno avuto, invece, ad oggetto disposizioni che incidevano su imposte pacificamente alla stessa già devolute. (Precedenti: S. 66/2016 – mass. 38799; S. 65/2015 – mas. 38324; S. 241/2012 – mass. 36682).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a, 3, primo comma, lett. f, 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, nonché agli artt. 2, comma 1, lett. b, della legge n. 690 del 1981 e 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, dell’art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 che – al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori – ha istituito, per il 2023, un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano determinate attività in tale settore. Sul gettito di tale contributo straordinario, pur percetto nel territorio regionale, la Regione non può vantare alcuna pretesa, sia perché esso è diverso dall’IRES, cui solo l’art. 2, comma 1, lett. b, della citata legge n. 690 fa riferimento per assegnarle il relativo gettito – dal momento che nessun elemento testuale, analogico o sistematico, consente di estendere tale chiaro riferimento nel senso di includervi altre imposte erariali sul reddito delle persone giuridiche che fossero istituite dallo Stato, nemmeno in forma di addizionale alla stessa IRES; sia perché, in ogni caso, il gettito di quest’ultima, nella misura in cui è spettante alla Regione, non è stato inciso dalla istituzione del contributo di solidarietà. Inoltre, il principio della necessaria relazione tra risorse e funzioni conduce alla constatazione che l’art. 4 della citata legge n. 690 – quando, al comma 3, dispone che sono attribuiti alla Regione «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale» – non può che fare riferimento a quelle imposte minori esistenti al momento in cui esso è stata inserita, nel 2011, non potendo essere riferito a qualsiasi imposta statale istituita, senza limite temporale, dopo tale momento: tale conclusione porterebbe, infatti, a un ingiustificato privilegio finanziario a favore della Regione. Nemmeno, infine, risulta violato il principio della necessaria procedura bilaterale prevista per le modifiche all’ordinamento finanziario, di cui agli artt. 48-bis e 50 dello statuto speciale, in quanto le disposizioni impugnate non stabiliscono alcun contributo di finanza pubblica a carico delle autonomie speciali).