Enti locali - Istituzione obbligatoria di unioni di comuni - Disciplina della struttura organizzativa e delle funzioni - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita soppressione dei comuni e sostituzione con un nuovo tipo di ente territoriale, in violazione della autonomia legislativa regionale esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" - Insussistenza - Applicazione della clausola di salvataggio inserita nel decreto legge impugnato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, con specifica attinenza al comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 3, primo comma, lett. b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed all'art. 117, quarto comma, Cost. - che istituisce obbligatoriamente unioni di Comuni, delineandone la struttura organizzativa e le funzioni. Infatti, in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, le disposizioni del decreto stesso sono applicabili agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli statuti speciali, derivandone, in caso di contrasto, la non fondatezza della questione.
- Sulla clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 225/2013 e 215/2013.