Sentenza 22/2014 (ECLI:IT:COST:2014:22)
Massima numero 37632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  10/02/2014;  Decisione del  10/02/2014
Deposito del 11/02/2014; Pubblicazione in G. U. 19/02/2014
Massime associate alla pronuncia:  37631  37633  37634


Titolo
Enti locali - Funzioni fondamentali dei Comuni - Nuova elencazione, adottata ai sensi della lettera p ) dell'art. 117, secondo comma, Cost., sostitutiva di quella contenuta nel comma 27 dell'articolo 14 del d.l. n. 78 del 2010 - Ricorsi delle Regioni Campania, Puglia, Lazio - Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Insussistenza - Elencazione attributiva di funzioni fondamentali che non interferisce con la potestà dell'ente intestatario della materia di disciplinare la funzione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. a), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalle Regioni Lazio, Campania e Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost. - il quale, modificando l'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, ridefinisce le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. Infatti, allo Stato spetta individuare e attribuire le funzioni fondamentali dei Comuni, alle quali non sono estranee le funzioni che attengono ai servizi pubblici locali, mentre la disciplina e l'organizzazione di tali funzioni appartengono alla competenza di chi - Stato o Regione - è intestatario della materia cui la funzione stessa si riferisce. Pertanto, la competenza regionale, nelle materie ad essa riservate, non viene incisa dalla disposizione in esame, essendo la legge statale soltanto attributiva di funzioni fondamentali.

- Sull'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., v. la citata sent. n. 220/2013.

- Sulla riconducibilità alla legge, statale o regionale, della concreta collocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o in deroga ad essa per esigenze di esercizio unitario, a livello sovracomunale, delle funzioni medesime, v. la citata sent. n. 43/2004.

- Sull'esclusione delle modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dall'ambito delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, v. le citate sentenze nn. 325/2010 e 272/2004.

- Sulle competenze comunali in ordine al servizio idrico come funzioni fondamentali degli enti locali, v. la citata sentenza n. 307/2009.

- Sulla impossibilità di invocare la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., in riferimento alle comunità montane, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 397/2006, 456/2005 e 244/2005.

- Sulla non lesività delle competenze legislative e amministrative delle Regioni da parte del richiamo all'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, contenuto nell'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78/2010, v. la citata sentenza n. 148/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 1

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte