Sentenza 22/2014 (ECLI:IT:COST:2014:22)
Massima numero 37633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  10/02/2014;  Decisione del  10/02/2014
Deposito del 11/02/2014; Pubblicazione in G. U. 19/02/2014
Massime associate alla pronuncia:  37631  37632  37634


Titolo
Enti locali - Gestione associata delle funzioni fondamentali - Previsione che i Comuni con popolazione entro un certo limite demografico, da definirsi con le modalità previste, esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante unioni di Comuni o convenzione, la quasi totalità delle funzioni fondamentali - Ricorsi delle Regioni Campania, Puglia, Lazio, Veneto - Asserita violazione dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Normativa finalizzata al contenimento della spesa pubblica - Legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b), c), d), e), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalle Regioni Campania, Puglia, Lazio e Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, 118, 123, primo e quarto comma, Cost. - che prevede l'esercizio obbligatorio in forma associata della quasi totalità delle funzioni fondamentali per i Comuni la cui popolazione rientri entro un certo limite. Infatti, le norme denunciate costituiscono un legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto sono orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema virtuoso di gestione associata di funzioni tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sul piano dell'organizzazione amministrativa e politica. Rimane, in ogni caso, alle Regioni l'esercizio contiguo della competenza materiale ad esse garantita, senza incidere sulla riserva dell'art. 123, quarto comma, Cost.

- Sulle comunità montane e la loro riconducibilità alla competenza legislativa residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 244/2005, 237/2009, 456/2005.

- Sulla ravvisabilità di un titolo di legittimazione statale per intervenire nell'ambito delle comunità montane nei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 151/2012, 91/2011, 326/2010, 27/2010, 237/2009.

- Sulla legittimità di un intervento del legislatore statale che imponga alle Regioni e agli enti locali vincoli alle politiche di bilancio, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 193/2012, 151/2012, 182/2011, 207/2010, 297/2009.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 1

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 1

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 1

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 1

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123  co. 1

Costituzione  art. 123  co. 4

Altri parametri e norme interposte