Enti locali - Unione di comuni montani - Istituzione e disciplina - Ricorso delle Regioni Campania, Puglia, Lazio, Veneto - Asserita violazione dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Normativa finalizzata al contenimento della spesa pubblica - Legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalle Regioni Campania, Puglia, Lazio, Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e sesto comma, Cost. - che, dettando una disciplina in tema di unione di Comuni montani, contiene, tra l'altro, previsioni relative agli organi dell'unione ed alle modalità della loro costituzione, ai vincoli di spesa ed agli introiti. Le norme denunciate costituiscono un legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Non può ravvisarsi neppure la violazione dell'art. 119 Cost., non solo in quanto è legittimo incidere sulle risorse degli enti territoriali, purché non si determini uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e pregiudizievole per l'esercizio delle funzioni ad essi riservate, ma anche perché l'attribuzione alle unioni di Comuni di introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi riguarda i servizi ad esse affidati, per cui non vengono sottratte risorse per l'esercizio di funzioni da parte di enti che non fanno parte dell'unione stessa.
- Sulla legittimità di un intervento statale che incide sulle risorse degli enti territoriali, v. le citate sentenze nn. 298/2009, 381/2004 e 437/2001.