Sentenza 23/2014 (ECLI:IT:COST:2014:23)
Massima numero 37635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  10/02/2014;  Decisione del  10/02/2014
Deposito del 13/02/2014; Pubblicazione in G. U. 19/02/2014
Massime associate alla pronuncia:  37636  37637  37638  37639  37640  37641  37642  37643  37644  37645  37646  37647  37648


Titolo
Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Concorso delle autonomie speciali - Clausola di salvaguardia secondo cui le autonomie speciali provvedono ad adeguare i propri ordinamenti compatibilmente con i propri statuti di autonomia e norme di attuazione - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita violazione della autonomia finanziaria differenziata per il mancato richiamo alla procedura concertata di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - Insussistenza - Derogabilità della procedura concertata, avente rango di legge ordinaria, in un contesto di grave crisi economica - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 dello statuto friulano, e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che prevede l'operatività, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, delle disposizioni del comma 1 in materia di finanza e di funzionamento degli enti locali compatibilmente con i propri statuti e le relative norme di attuazione. Infatti, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria, il legislatore, specie in un contesto di grave crisi economica, può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle misure di finanza pubblica, prefigurato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale previsto dall'art. 119 Cost., che, pur ponendo una vera e propria riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria di dette autonomie, ha pur sempre il rango di legge ordinaria, in quanto tale derogabile da atto successivo avente la medesima forza normativa. Pertanto, la clausola di salvaguardia di cui al comma 4 censurato non può essere considerata lesiva delle prerogative autonomistiche solo perché non prevede una procedura concertata, dal momento che quest'ultima non è costituzionalmente necessitata.

- Sull'ammissibilità, nei giudizi in via principale, di questioni prospettate in termini dubitativi, v. le citate sentenze nn. 62/2012, 412/2001, 244/1997.

- Per l'affermazione che, a mezzo della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012 i parametri statutari evocati assumono la "funzione di generale limite" per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel senso che tale clausola ha la funzione di rendere queste ultime applicabili agli enti ad autonomia differenziata, «solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel "rispetto" degli statuti speciali», v. le citate sentenze nn. 215/2013, 241/2012, 64/2012 e 152/2011.

- Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 pone una vera e propria riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 71/2012.

- Sulla possibilità per il legislatore, specie in un contesto di grave crisi economica, dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, fermo il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria, v. le citate sentenze 198/2012 e 193/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 4

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 126

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 12

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 13  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 19

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 41

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 48

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 49

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 54

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 63

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 65

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 5

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

statuto regione Sardegna  art. 15

statuto regione Sardegna  art. 16

statuto regione Sardegna  art. 26

statuto regione Sardegna  art. 35

statuto regione Sardegna  art. 50

statuto regione Sardegna  art. 54

Altri parametri e norme interposte