Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Sanzioni a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti richiesti - Taglio dell'ottanta per cento dei trasferimenti erariali, nonché taglio della metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria differenziata, in relazione ai trasferimenti erariali diversi dalle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali - Genericità e indeterminatezza dell'oggetto - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per genericità e indeterminatezza dell'oggetto, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., 48, 49, 54 e 63, quinto comma, dello statuto friulano, anche in relazione agli artt. 1, comma 512, della legge n. 220 del 2010 e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, e 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui prevedono, a titolo di sanzione, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. Inoltre, l'assunto che i tagli incidono sull'autonomia finanziaria delle ricorrenti, sottraendo ad esse risorse indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni, non è sorretto da qualsivoglia sforzo argomentativo, volto a chiarire, quanto meno, l'incidenza della disposizione impugnata sui rispettivi bilanci.
- Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.
- Sull'inammissibilità della questione per genericità e indeterminatezza dell'oggetto, v. la citata sentenza n. 241/2012.
- Sull'esigenza di argomentare circa l'incidenza dei denunciati tagli ai trasferimenti erariali sull'autonomia finanziaria speciale, v. le citate sentenze nn. 184/2012, 185/2011, 129/2011, 114/2011, 68/2011, 278/2010 e 45/2010.