Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Sanzioni a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti richiesti - Taglio della metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita violazione delle competenze e dell'autonomia finanziaria della Regione, per l'impossibilità di svolgimento delle funzioni ad essa affidate - Genericità e indeterminatezza dell'oggetto - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per genericità e indeterminatezza dell'oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnati dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nonché 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto sardo, in quanto ricollegherebbero all'inottemperanza alle condizioni imposte dal comma 1 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali effetti lesivi delle proprie competenze e dell'autonomia finanziaria, determinando l'impossibilità di svolgimento delle funzioni ad essa affidate. Infatti, l'assunto che i tagli incidono sull'autonomia finanziaria delle ricorrenti, sottraendo ad esse risorse indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni, non è sorretto da qualsivoglia sforzo argomentativo, volto a chiarire, quanto meno, l'incidenza della disposizione impugnata sui rispettivi bilanci.