Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita adozione di norme di minuto dettaglio, in violazione dei limiti propri della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Meccanismo ispirato alla logica premiale e sanzionatoria previsto dalla legge n. 42 del 2009, quale criterio direttivo generale nell'esercizio della delega al Governo in materia di federalismo fiscale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede, a titolo di sanzione, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. In particolare, la norma impugnata - ispirata alla logica premiale e sanzionatoria già delineata dal legislatore all'art. 2, comma 2, lett. z), della legge n. 42 del 2009 - pur contenendo previsioni puntuali, le configura come oneri, non come obblighi. Essa, dunque, non utilizza la tecnica tradizionale d'imposizione di vincoli di spesa, ma un meccanismo indiretto che lascia alle Regioni la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali. Pertanto, il meccanismo così delineato realizza il duplice obiettivo di indurre a tagli qualitativamente determinati e di garantire il contenimento della spesa pubblica. In linea di principio, dunque, la norma censurata non esorbita dai limiti della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.
- Per le affermazioni che, nell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, lo Stato deve limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale e che i vincoli posti da tali norme possono «considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"» e che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 326/2010, 297/2009, 289/2008 e 169/2007.