Sentenza 23/2014 (ECLI:IT:COST:2014:23)
Massima numero 37640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  10/02/2014;  Decisione del  10/02/2014
Deposito del 13/02/2014; Pubblicazione in G. U. 19/02/2014
Massime associate alla pronuncia:  37635  37636  37637  37638  37639  37641  37642  37643  37644  37645  37646  37647  37648


Titolo
Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Misure volte al contenimento della spesa per il funzionamento del sistema politico - Sanzioni a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti richiesti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita irragionevole compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia speciale - Insussistenza - Scelta espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), m) ed n), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 Cost., il quale prevede, a titolo di sanzione, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. Infatti, la norma impugnata, introdotta nel quadro di necessario rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dell'equilibrio di bilancio, prevede una serie di risparmi relativi al funzionamento del sistema politico, che possono senza dubbio essere ricondotti ad una scelta di fondo del legislatore nazionale da considerare come principio di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, le prescrizioni di cui al citato art. 2, comma 1, in quanto espressione di detto principio, essendo ad esso legate da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, non possono considerarsi una irragionevole limitazione dell'autonomia finanziaria regionale.

- Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

- Sulla riconducibilità dei risparmi relativi al funzionamento del sistema politico ad una «scelta di fondo» del legislatore nazionale, v. la citata sentenza n. 151/2012.

- Per l'affermazione che la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tener conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia, v. la citata sentenza n. 16/2010.

- Per l'affermazione che la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, v. le citate sentenze nn. 16/2010, 237/2009 e 430/2007.

- Per l'affermazione che possono essere ricondotti all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede la possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali», v. le citate sentenze nn. 52/2010, 237/2009 e 417/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 1

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte