Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita adozione di norme di minuto dettaglio, in violazione dei limiti propri della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita irragionevole compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia speciale - Censura di norme non omogenee, non sorrette da argomentazioni specifiche - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale richiama una vasta congerie di disposizioni ispirate da successive manovre finanziarie e accomunate solo dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Esse, infatti, presentano tecniche e contenuti precettivi differenti, incidendo su svariati settori pubblici e su materie non omogenee, sicché è impossibile procedere allo scrutinio della loro legittimità costituzionale in assenza di argomentazioni specifiche delle ricorrenti.
- Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.