Sentenza 23/2014 (ECLI:IT:COST:2014:23)
Massima numero 37642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  10/02/2014;  Decisione del  10/02/2014
Deposito del 13/02/2014; Pubblicazione in G. U. 19/02/2014
Massime associate alla pronuncia:  37635  37636  37637  37638  37639  37640  37641  37643  37644  37645  37646  37647  37648


Titolo
Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Istituzione di un Collegio di revisori dei conti in raccordo con la Corte dei conti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita irragionevolezza - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti - Insussistenza - Norma posta dal legislatore nazionale in attuazione di un precetto costituzionale, a tutela dell'unità economica della Repubblica, dell'equilibrio finanziario e dell'osservanza del patto di stabilità interno - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. e), del d.l. n. 138 del 2011, che istituisce un Collegio di revisori dei conti in raccordo con la Corte dei conti. Infatti, il controllo esterno così configurato è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, e con esso concorre alla formazione di una visone unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno. Tale attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata.

- Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

- Sull'ascrivibilità del controllo esterno alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che concorre alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno, v. le citate sentenze nn. 198/2012 e 179/2007.

- Per l'affermazione che l'art. 14, comma 1, lettera e, del d.l. n. 138 del 2011 consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento, il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell'amministrazione controllata, il "riesame" diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile, v. le citate sentenze nn. 198/2012, 179/2007, 267/2006 e 29/1995.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 1

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte