Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Istituzione di un sistema informativo sul finanziamento dell'attività dei gruppi politici, pubblicato sul sito istituzionale e disponibile alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita irragionevolezza - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti - Insussistenza - Disposizione riconducibile alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. l), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che istituisce un sistema informativo sul finanziamento dell'attività dei gruppi politici, pubblicato sul sito istituzionale e disponibile per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. La norma impugnata è da ricondurre, infatti, alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., di competenza esclusiva statale.
- Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.