Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Fissazione del numero massimo dei consiglieri regionali - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Applicazione della clausola di salvaguardia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 13 dello statuto friulano e 16 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011, che fissa il numero massimo dei consiglieri regionali. In particolare, lo statuto friulano prevede che «il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento», mentre quello sardo fissa direttamente in sessanta il numero dei consiglieri regionali. Ne consegue che nei confronti della disposizione censurata opera la clausola di salvaguardia di cui al successivo 4 comma.
- Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.