Sentenza 23/2014 (ECLI:IT:COST:2014:23)
Massima numero 37645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  10/02/2014;  Decisione del  10/02/2014
Deposito del 13/02/2014; Pubblicazione in G. U. 19/02/2014
Massime associate alla pronuncia:  37635  37636  37637  37638  37639  37640  37641  37642  37643  37644  37646  37647  37648


Titolo
Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica - Previsione che il numero degli assessori regionali deve essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Materia disciplinata da una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata - Applicazione della clausola di salvaguardia - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 12 dello statuto friulano e 15 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. n. 138 del 2011, il quale stabilisce che il numero degli assessori regionali deve essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. Entrambi gli statuti speciali, al riguardo, rinviano ad una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata, avente ad oggetto la determinazione della forma di governo, che, in quanto integrante lo statuto nella definizione degli aspetti fondamentali dell'organizzazione interna delle Regioni, deve ritenersi, con riferimento al suo contenuto necessario, ricompresa nell'ambito della salvaguardia prevista dal comma 4.

- Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

- Relativamente alla legge statutaria sarda n. 1 del 2008, v. la citata sentenza n. 149/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 2  co. 1

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

statuto regione Sardegna  art. 15

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 12

Altri parametri e norme interposte